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Congrua la richiesta di riduzione dell'assegno divorzile da corrispondere alla moglie, se la stessa è tornata a vivere dai genitori. Cass. ord. del 3 maggio 2017 n° 10787

Venerdì, 5 Maggio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. ord. del 3 maggio 2017 n° 10787 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La modifica effettiva delle condizioni di vita dopo la fine del matrimonio è indice indiscutibile di cambiamento delle condizioni economiche che erano state assunte a fondamento del divorzio. Così la Corte di Cassazione, con ordinanza, dispone la correttezza della riduzione dell'assegno divorzile che era stato stabilito a favore della moglie da parte di un uomo il quale però, nel frattempo, aveva perso il lavoro ed era indifficoltà a garantire l'obbligazione assunta. Corrispondentemente la di lui ex moglie era invece tornata a vivere dai propri genitori e non aveva necessità, di continuare a percepire la somma predefinita in sede di divorzio, non avendo avuto sensibile peggioramento delle condizioni di vita.

autore: Zadnik Francesca