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Tenuto al risarcimento del danno il marito che ha abbandonato la moglie nel corso della malattia che l'ha portata alla morte. Cass. ord n° 10741 del 3 maggio 2017

Mercoledì, 3 Maggio 2017
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Legittimità
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In sede di separazione, una donna aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale il risarcimento del danno, quantificato in € 7000,00, conseguente all'abbandono subito dal marito, che l'aveva lasciata proprio mentre ella combatteva contro una malattia gravissima. Tale patologia l'avrebbe poi portata alla morte a soli 37 anni.
La Corte di Appello, nanti la quali gli eredi avevano proposto appello, aveva confermato l'obbligazione dell'uomo, ed il danno non patrimoniale  veniva quantificato nel maggior importo di Euro 30.000. L'appellato era condannato pertanto al pagamento integrale della somma di Euro 37.000 complessivamente riconosciuta. La Corte ha inoltre rilevato che, nel limitare la condanna del D. L. ad un terzo dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'art. 582 cc, il tribunale aveva pronunciato ultra petita, peraltro senza tener conto che l'appellato non aveva ancora accettato l'eredità e che, comunque, non avrebbe mai potuto avvantaggiarsi delle conseguenze dell'illecito endofamiliare commesso.
La Suprema corte avvalora e conferma la condanna ritenendo inammissibili i motivi di gravame dell'uomo

autore: Zadnik Francesca