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Il convivente superstite non ha titolo per occupare l'abitazione. Cassazione 27 aprile 2017 n. 10377

Venerdì, 28 Aprile 2017
Giurisprudenza | Convivenze | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 aprile 2017, n. 10377 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla morte del convivente proprietario della casa, la compagna chiede il riconoscimento del suo diritto a conservare il godimento dell'abitazione nei confronti degli eredi.
Sostiene la ricorrente che l'evoluzione sociale, in uno con quella giurisprudenziale e legislativa, abbia condotto al riconoscimento al convivente, non titolare di diritti reali o relativi sull'immobile destinato ad abitazione della coppia, della titolarità di una relazione con il bene qualificata come detenzione autonoma, tale da legittimare il godimento del bene anche dopo il decesso del convivente.
Invero la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, può al più assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata e consentire di esperire l'azione di spoglio contro una estromissione violenta o clandestina dell'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario.
Tale tutela sussiste solo in quanto e finché duri il titolo dal quale proviene, vale a dire la convivenza more uxorio. Venendo a cessare quest'ultima, anche per morte del convivente, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile.
Una protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario. 
La rilevanza sociale della convivenza non può incidere sui legittimi diritti spettanti ai terzi sull'immobile, salvo espressa previsione legislativa (vedi legge unioni civili e convivenze, non applicabile ratione temporis al caso di specie).

autore: Fossati Cesare