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Interventi modulati sulle necessità dei singoli componenti il nucleo familiare altamente disfunzionale. Tribunale di Genova, ordinanza 12 gennaio 2017

Venerdì, 28 Aprile 2017
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Ordinanza 12 gennaio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un giudizio di separazione personale dei coniugi caratterizzato da elevata conflittualità, il Tribunale, nel corso della fase presidenziale, disponeva dapprima il coinvolgimento dei servizi sociali, nonché della direzione psicologica dell'età evolutiva, quindi consulenza tecnica psicologica.
I risultati della CTU si presentavano allarmanti, sia per le condizioni psicologiche delle minori, sia in ordine allo stato della relazione padre-figlie e madre-figlie.
Entrambi i genitori presentavano inadeguatezze genitoriali: la madre competenze genitoriali carenti; il padre arrendevolezza e scarsa incisività come forma di controllo rispetto a gesti impulsivi, incapace di mettere a fuoco gli aspetti simbiotici della madre.
Entrambi i genitori non hanno saputo proteggere le figlie ed aiutarle ad elaborare gli aspetti traumatici della separazione, giacché il padre li nega e la madre li utilizza contro il padre.
La CTU conclude ritenendo necessario un cospicuo investimento di energie e risorse che preveda: la presa in carico psicoterapica delle minori; l'accesso del padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità; l'avvio di un lavoro psicoterapico per la madre.
Il servizio viene investito di una presa in carico avente ad oggetto un'attività educativa territoriale.
Il provvedimento presidenziale si struttura in due parti: provvedimenti in funzione di giudice minorile, a tutela dei figli e provvedimenti provvisori quale giudice della separazione.
Quanto ai primi, si prescrive ai servizi di individuare le migliori modalità di intervento ai fini di favorire il ripristino di una continuativa relazione affettiva padre-figlia, evitando che la madre presenzi agli incontri, onde evitare condizionamenti.
La madre sarà coinvolta nel programma elaborato dal servizio ai fini del recupero della funzione paterna, così come gli ascendenti.
La regolamentazione dei rapporti padre-figlie sarà adottata dai servizi in funzione del progetto di intervento adottabile nel caso concreto, avendo come direttiva quella di ampliare i tempi di permanenza con il padre.
Delicata la problematica relativa alla presa in carico psicoterapica della madre, ciò che richiede: la sua accettazione, la comprensione del tipo di terapia e dei suoi obiettivi.
Da un lato è opportuno che la parte sia lasciata libera di far capo ad un professionista di sua fiducia, dall'altro pare utile invitare entrambe le parti a sperimentare un percorso di terapia sistemica presso un centro di primaria importanza.
Ove i comportamenti dei protagonisti non dovessero mutare e soprattutto non dovessero migliorare le condizioni psicologiche delle minori, sin d'ora va prefigurato l'affido ai servizi, sino ad un loro diverso collocamento.
Quanto ai provvedimenti provvisori: il Presidente richiama i difensori all'importanza del loro ruolo; sugli effetti negativi rispetto al progetto di un'esasperata conflittualità; sul principio che attivato un percorso di mediazione le attività legali dovrebbero essere sospese.

autore: Fossati Cesare