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Una madre richiedeva il pagamento delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, nata nel 1971 ma riconosciuta da padre sono nel 2003. La Cassazione riconosceva alla donna un diritto al rimborso per via equitativa. "L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di
averli generati e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin
dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed
educato nei confronti di entrambi i genitori e quello dei due che ritarda il
riconoscimento, o che obbliga l'altro, in rappresentanza del figlio, a
chiedere la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio
vantaggio il ritardo stesso"