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Subire il tradimento del coniuge può essere considerato reato ex art 572 c.p. Corte di Cassazione, sentenza 3 aprile 2017, n. 16543

Corte di Cassazione, sentenza  3 aprile 2017, n. 16543 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte ha ritenuto non infondate le doglianze della moglie relative al reato di cui all'art 572 c.p. in considerazione della condotta tenuta dal marito della stessa. Evidenzia infatti come il reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.) integra una ipotesi di "reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili" (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero "non perseguibili" (percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), idonei a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali. In questo caso pero, le condotte di violenza e di sopraffazione che l'imputato ha inflitto a sua moglie (intrattenere rapporti sessuali con l'amante all'interno della casa coniugale imponendo alla moglie l'accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce), che hanno trovato riscontro in atti, sono passibili di rilevanza penale. Pertanto, la Corte ritiene che i singoli episodi vessatori costituiti da minacce e violenza privata rimangano assorbiti nel reato di maltrattamenti.

autore: Zadnik Francesca