L'amministrazione di sostegno è idonea alla gestione di patrimoni rilevanti. Tribunale di Modena, 3 novembre 2016
Nel dibattito sulla perdurante coesistenza di diverse misure di protezione - nella specie amministrazione di sostegno ed interdizione - un indirizzo giurisprudenziale, confermato da alcune pronunce del giudice di legittimità (Cass. 26 luglio 2013 n. 18171 e 12 giugno 2006 n 13584) riteneva l'interdizione l'unica misura idonea a garantire la corretta gestione di un rilevantissimo e variegato patrimonio del beneficiario.Più recentemente anche la Cassazione ha mutato orientamento (11 settembre 2015 n. 17962), tanto da far scrivere al Tribunale di Modena che "l'interdizione pare sostituita ad ogni effetto dall'amministrazione di sostegno".Il Giudice tutelare di Modena ritiene quindi sufficiente la misura dell'amministrazione di sostegno.Quanto alla scelta dell'amministratore di sostegno, da una lato si poneva la preferenza espressa dalla beneficiaria per il marito, di contrario avviso erano però i figli, per avere egli posto in essere operazioni finanziarie dubbie e per non aver prontamente apprestato le cure necessarie.Ritiene il Giudice che vada data preferenza alla volontà espressa dalla beneficiaria, confermando la nomina del marito ad amministratore di sostegno ai fini della gestione del patrimonio e che sia possibile contemperare tale esigenza con quella di sopperire ad eventuali carenze dello stesso con la nomina della figlia in qualità di co-amministratore di sostegno per il compimento di una serie di atti: dalla prestazione del consenso informato alla verifica delle condizioni di vita del beneficiario.
editor: Fossati Cesare
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