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I mezzi di sussistenza non vengono meno al figlio minore, ove sia comunque versato un assegno mensile di € 3000,00. Cassazione, ordinanza del 15 marzo 2017 n° 12700

Giovedì, 23 Marzo 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cassazione, ordinanza del 15 marzo 2017 n° 12700 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'autoriduzione, fatta dal padre, dell'assegno di mantenimento stabilito in sede civile, per motivi di indisponibilità personale delle somme, non integra sempre il reato exart 570 cp.
Il reato si perfeziona solo ove si ravvisi, come conseguenza diretta della riduzione temporanea dell'assegno, l'effettivo venir meno dei mezzi di sussistenza al minore.
Il padre, che regolarmente versava al bambino assegno mensile stabilito in sede civile per € 6000,00.= mensili, aveva solo temporaneamente ridotto l'importo versato a 3000,00.= cercando comunque di integrare ove possibile le somme mancanti.
La suprema cortge pertanto annulla la condanna e rinvia la causa per un nuovo giudizio.

autore: Zadnik Francesca