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Ammesso il trasferimento immobiliare nella negoziazione assistita da avvocati, senza l'intervento del notaio. Tribunale di Pordenone, decreto del 16 marzo 2017.

Mercoledì, 22 Marzo 2017
Giurisprudenza | ADR - Negoziazione | Merito
Tribunale di Pordenone decreto 16 marzo 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Pordenone, con recente decreto del 16 marzo u.s., ha ordinato al conservatore  di "procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare concluso con negoziazione assistita da avvocati nell'ambito di una separazione fra coniugi", ritenendo assodato che, in materia di famiglia, "ex art. 6 d.l. n. 132/2014 non è richiesta/necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un accordo di negoziazione assistita, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato di cui all'art. 5, 3° comma del medesimo d.l.".

Per il collegio, non può seriamente dubitarsi della possibilità di addivenire ad una cessione immobiliare nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita",sia per il combinato disposto degli artt. 5 e 6 dl 132/2014, sia per la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E/2015,  ove appare evidente che "esigere l'intervento di un'ulteriore figura professionale (ndr. oltre agli avvocati) in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in negoziazioni familiari, contrasterebbe con la 'finalità di assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile' espressamente enunciata nel preambolo del medesimo dl. n. 132/2014, addossando alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, con effetti del tutto disincentivanti nei confronti della negoziazione assistita, incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal legislatore".


editor: Zadnik Francesca