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La perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza del mantenimento. Cassazione, 14 marzo 2017 n. 6509

Mercoledì, 15 Marzo 2017
Giurisprudenza | Figli maggiorenni | Legittimità
Corte di Cassazione ordinanza 14 marzo 2017, n. 6509 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne - criteri per la decadenza - rilievo dell'età ma prevalente è la circostanza del raggiungimento di una capacità lavorativa a nulla rilevando la successiva perdita dell'occupazione.
La figlia nella fattispecie aveva lasciato un'occupazione a tempo indeterminato a favore di una a tempo determinato, terminata la quale riteneva di poter nuovamente azionare un diritto al mantenimento.
Non così per la Cassazione, la quale ritiene altresì inammissibili gli altri profili di doglianza: vizio processuale per la fissazione della medesima udienza per l'inibitoria e la presa in decisione - applicabilità del rito camerale ex art.4, L. 898/1970.
Irrilevanti anche i problemi psichici ai fini del mantenimento.

autore: Fossati Cesare