Se non c'è accordo fra i genitori sulle cure mediche per la figlia, dispone il giudice facendo prevalere il SSN. Tribunale di Roma, 16 febbraio 2017
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Nel caso di rischio concreto per la salute della minore, il giudice autorizza anche uno solo dei due genitori ad effettuare le cure e le vaccinazioni prescritte dal SSN, anche se non c'è il consenso dell'altro.
Limitata pertanto la responsabilità genitoriale de facto nell'ambito delle scelte medico sanitarie sulle cure da far intraprendere alla minore. Il Giudice infatti dispone nell'ordinanza che "in
caso di dissenso tra i genitori si autorizza uno dei due a
sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre la minore ad
accertamenti o a cure disposte dai sanitari".
autore: Zadnik Francesca
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