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Riconosciuta l'adozione estera a coppie dello stesso sesso. Tribunale Minorenni di Firenze, 8 marzo 2017

Venerdì, 10 Marzo 2017
Giurisprudenza | Adozione | Merito
decreto Tribunale per i Minorenni di Firenze 8 marzo 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La coppia di padri era unita in matrimonio secondo la legge inglese e sempre in Gran Bretagna aveva completato la procedura per l'adozione. Chiedeva il riconoscimento in Italia del provvedimento straniero di adozione onde vedere riconosciuto anche in Italia lo status di figlio in applicazione dell'art. 36 comma 4 della legge 184/1983.
Il Tribunale fiorentino riconosce il provvedimento straniero di adozione dopo ampio excursus sulle norme applicabili e sui presupposti richiesti dalla legge italiana sulle adozioni in ordine al riconoscimento.
In sintesi si richiede che il provvedimento straniero sia conforme ai principi della convenzione dell'Aja sui minori del 29 maggio 1993; inoltre se l'istanza proviene da cittadini italiani questi devono dimostrare di aver soggiornato continuativamente nel paese estero al momento della pronuncia e di avervi avuto la residenza da almeno due anni.
I principi di ordine pubblico ai quali la pronuncia straniera deve conformarsi sono quelli internazionali ai quali si richiama la Convenzione, la quale esclude qualunque forma di discriminazione, incluse quelle fondate sulle tendenze sessuali.
La Convenzione di Strasburgo del 7 maggio 2008 sull'adozione dei minori all'art. 7 comma 1 prevede che gli Stati sono liberi di estendere il suo campo di applicazione a coppie dello stesso sesso sposate tra loro.
Decisivo ancora una volta il richiamo al superiore interesse del minore alla conservazione della propria vita familiare ex art. 8 CEDU, rientrando nella nozione di vita familiare anche le relazioni omosessuali.

autore: Fossati Cesare