L'inammissibilità di domande soggette a rito ordinario deve essere eccepita non oltre la prima udienza. Cass. 8 febbraio 2017 n. 3316
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Nei giudizi di separazione e divorzio soggetti a rito camerale, le domande accessorie soggette a rito ordinario non sono ammesse, ma la relativa eccezione deve essere sollevata dalle parti o dal giudice entro la prima udienza.Ove il giudice del merito abbia pronunciato sulla domanda di restituzione di somme e la parte contro interessata nulla abbia eccepito in I grado, la censura non può più essere validamente formulata in grado di appello o di cassazione.
autore: Fossati Cesare
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