Il minore ha diritto alla verità biologica sulle proprie origini, anche se ciò comporta il cambiamento delle abitudini di vita. Cass. sent n° 4020 del 20 febbraio 2017
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Correttamente è stata pronunciato il disconoscimento della paternità di minore da parte del giudice di prime cure, alla luce della relazione extraconiugale sussistente nel periodo del concepimento, non smentita dalle parti interessate, e delle conclusioni della ctu incaricata, che confermavano la non corrispondenza biologica fra il bambino e il marito della madre.La decisione viene confermata dalla Corte di Appello e viene impugnata in Cassazione, ma per la Suprema Corte, nessuna violazione dell'interesse del minore è stata determinata.
Il bambino infatti, rappresentato in giudizio da un curatore speciale, ha sicuramente maggiore tutela dall'apprendere la verità biologica sulle proprie origini, anche se questa si discosta da quella legale, e comporta per lui il cambiamento del cognome e delle modalità di vita a cui è stato abituato sin dalla nascita, in virtù dell'importanza fondamentale che per l'individuo ha la conoscenza della propria identità biologica e personale, la cui tutela rientra appieno nell'ambito dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.
autore: Zadnik Francesca
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