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Affidatari in udienza come "fonti di informazione" e non come litisconsorti necessari. Tribunale di Milano, decreto 17 gennaio 2017

Venerdì, 10 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Affido familiare | Merito
Tribunale di Milano, decreto 17 gennaio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale di Milano valorizza gli aspetti innovativi della legge 173 del 2015, introducendo interpretazione sugli aspetti processuali lacunosi della stessa. La finalità della legge 173 del 2015 è quella di preservare «il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» sancendo, in tal direzione, una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo, in favore delle famiglie che hanno instaurato con il fanciullo un legame significativo affettivo. Da qui, in generale, un diritto partecipativo nel processo. La legge in esame non specifica, però, i cennati affidatari che ruolo abbiano nel rito. E' opinione di questo ufficio che per gli affidatari valgano le medesime regole fissate per i parenti e familiari nei procedimenti di protezione giuridica degli adulti vulnerabili ove si è chiarito che le persone "altre" che il giudice "deve" sentire non rivestono la veste di parti in senso tecnico-giuridico, svolgendo mere funzioni consultive: sono, cioè, cd. "fonti di informazioni" per il giudice (v. quanto all'art. 712 c.p.c., Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628).

autore: Zadnik Francesca