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Necessario interrompere il processo se una parte ha un amministratore di sostegno. Tribunale di Torino, Terza Sez. civile - 25 ottobre 2016

Martedì, 7 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Torino, Terza Sez. civile - 25 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale di Torino dispone l'interruzione del processo per perdita di capacità processuale della parte nonostante alla stessa sia stato nominato un amministratore di sostegno con espresso potere rappresentativo generale. Dispone così il decreto: "va rammentato che l'art. 75 c.p.c. stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati debbono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità;nel caso di specie, all'amministratore di sostegno della parte  risulta essere stato conferito un potere rappresentativo generale, atteso che nel decreto di nomina prodotto dal difensore della predetta si prevede che "l'amministratore si sostegno abbia potere esclusivo di compiere, in nome e per conto della beneficiaria", tra l'altro, "resistere in giudizio" nonché, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, promuovere i giudizi;pertanto, la beneficiaria ha perso la capacità processuale, con conseguente necessità di dichiarare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;

editor: Zadnik Francesca