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Il tribunale della famiglia non si occupa della questione alimentare per l'ex convivente more uxorio. Trbunale di Milano, provvedimento 23 gennaio 2017

Martedì, 7 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Convivenze | Merito
Tribunale di Milano, provvedimento 23 gennaio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Milano ci tiene a precisare il solco del confini di propria competenza, delimitando le domande per le quali il giudizio può proseguire nanti a sè. Nel caso di specie si tratta della separazione di una coppia di fatto, con presentazione nel ricorso introduttivo sia di una domanda avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, sia di una domanda di richiesta alimentare nei confronti dell'ex convivente.
Le domande però non possono essere cumulate davanti allo stesso tribunale. L'opportunità della trattazione contestuale delle due cause se da un lato evita ai conviventi una pluralità di processi, d'altro canto rischia di rallentare e appesantire la trattazione della controversia minorile, alla quale il Legislatore riserva un regime accelerato e semplificato al fine di consentire al giudice del conflitto genitoriale di pervenire velocemente a misure regolative definitive.
Il Tribunale di Milano, a sostegno del proprio assunto, precisa che, la controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori da matrimonio, è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337-bis e ss c.c. e dalle norme di diritto processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come riscritto dall'art. 3 comma 1 della legge 219 del 2012. Per l'effetto, nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile: il tribunale competente provvede in composizione collegiale,in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Pertanto in questi ambiti sussiste competenza funzionale del Tribunale. Invece, la controversia in materia di alimenti, è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 e ss c.c. e dalle norme processuali di cui agli artt. 163 e ss c.p.c. E' competente il giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del PM. L'azione va introdotta con atto di citazione.)
, ed anche se, all'istituto degli alimenti, va certamente ricondotta la domanda alimentare del convivente di fatto, come riconosciuta dall'art. 1 comma 65 della legge 76 del 2016, va dichiarata la inammissibilità della domanda ex art. 1 comma 65 legge 76/2016 in sede di ricorso nanti il tribunale della famiglia, poichè l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Nel merito viene poi rilevato che, nonostante l'entrata in vigore della l.76/2016, nel caso di specie la ricorrente non può essere riconosciuta titolare del diritto alimentare nei confronti dell'ex, essendo la relazione cessata ante entrata in vigore della disciplina de qua.

autore: Zadnik Francesca