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La decadenza dal disconoscimento di paternità va sempre accertata d'ufficio. Cass. 13 gennaio 2017 n. 785

Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017 n. 785 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A fronte del rifiuto del minore di sottoporsi al test del dna, il giudice del merito aveva respinto i mezzi istruttori proposti dalla madre, diretti a confermare la conoscenza risalente dell'adulterio da parte del marito.
Non avendo ammesso il compendio probatorio offerto dall'appellante, sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano ritenuto che l'originario legittimato all'azione, il padre nel frattempo premorto, avesse ignorato la relazione adulterina.
Il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 244 c.c. in materia sottratta alla disponibilità delle parti rende ineludibile l'accertamento d'ufficio.
La reiezione della prova testimoniale è ingiustificata sia perché le prove dedotte erano specifiche e circostanziate, sia perché era specifico compito del giudice della causa compiere l'indagine e valutare con attenzione ogni risultanza addotta o adducibile al suo vaglio.

autore: Fossati Cesare