La decadenza dal disconoscimento di paternità va sempre accertata d'ufficio. Cass. 13 gennaio 2017 n. 785
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A fronte del rifiuto del minore di sottoporsi al test del dna, il giudice del merito aveva respinto i mezzi istruttori proposti dalla madre, diretti a confermare la conoscenza risalente dell'adulterio da parte del marito.Non avendo ammesso il compendio probatorio offerto dall'appellante, sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano ritenuto che l'originario legittimato all'azione, il padre nel frattempo premorto, avesse ignorato la relazione
adulterina.Il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 244 c.c. in materia sottratta alla disponibilità delle parti rende ineludibile l'accertamento d'ufficio.La reiezione della prova testimoniale è ingiustificata sia perché le prove dedotte erano specifiche e circostanziate, sia perché era specifico
compito del giudice della causa compiere l'indagine e valutare con
attenzione ogni risultanza addotta o adducibile al suo vaglio.
autore: Fossati Cesare
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