Accertamento di paternità: gli accertamenti scientifici possono essere considerati esaustivi. Cass. 13 gennaio 2017 n. 783
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In tema di azione dichiarativa della paternità naturale, la prova ematologica non è subordinata alla previa dimostrazione dell'esistenza di una relazione sentimentale.
Procedimento di primo grado instaurato con rito camerale benché nei giudizi per la dichiarazione di paternità di persone maggiorenni si applichi il rito ordinario. Presunta lesione del diritto di difesa. Non sussiste. Assenza di prova del concreto pregiudizio subito ai diritti di difesa.
Diritto alla prova. Mancata ammissione di prove per interpello e testi sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo.
Insussistenza di una gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale.
Insussistenza di un ordine cronologico nell'ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta.
Rinuncia alle domande istruttorie per non averle la parte riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione.
Rigetto non motivato dell'istanza di rinnovazione Ctu. Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego di rinnovazione, viceversa ha l'obbligo di rispondere alle censure tecnico-valutative della perizia.
autore: Fossati Cesare
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Non c’è un favor per il patronimico. Tribunale di Brescia, Sez. III ... |
Venerdì, 9 Febbraio 2024
La presunzione di concepimento in costanza di matrimonio cessa alla data della ... |
Giovedì, 25 Gennaio 2024
Diritto al ristoro per i danni conseguenza della violazione dei doveri genitoriali. ... |
Mercoledì, 24 Gennaio 2024
Senza eredi immediati, la domanda per il riconoscimento di paternità va proposta ... |