inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Accertamento di paternità: gli accertamenti scientifici possono essere considerati esaustivi. Cass. 13 gennaio 2017 n. 783

Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017 n. 783 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azione dichiarativa della paternità naturale, la prova ematologica non è subordinata alla previa dimostrazione dell'esistenza di una relazione sentimentale.

Procedimento di primo grado instaurato con rito camerale benché nei giudizi per la dichiarazione di paternità di persone maggiorenni si applichi il rito ordinario. Presunta lesione del diritto di difesa. Non sussiste. Assenza di prova del concreto pregiudizio subito ai diritti di difesa.

Diritto alla prova. Mancata ammissione di prove per interpello e testi sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo.

Insussistenza di una gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale.

Insussistenza di un ordine cronologico nell'ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta.

Rinuncia alle domande istruttorie per non averle la parte riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione.

Rigetto non motivato dell'istanza di rinnovazione Ctu. Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego di rinnovazione, viceversa ha l'obbligo di rispondere alle censure tecnico-valutative della perizia.

autore: Fossati Cesare