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Gli accordi preventivi aventi ad oggetto l'assegno di divorzio sono nulli. Cass. 30 gennaio 2017 n. 2224

Corte di Cassazione, sentenza 30 gennaio 2017 n. 2224 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia matrimoniale vige il principio di indisponibilità dei diritti. Gli accordi in vista del divorzio sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo al carattere assistenziale dell'assegno di divorzio.
La Corte d'Appello aveva revocato l'assegno di divorzio sul rilievo che il marito aveva versato alla moglie anni prima una somma ingente che doveva ritenersi satisfattiva sia dell'assegno di separazione sia di divorzio.
Secondo i Giudici di legittimità la Corte territoriale ha errato nel qualificare la dazione da parte del marito alla moglie di una somma cospicua quale anticipazione dell'assegno di separazione e divorzio e quindi come una tantum.
Peraltro anche l'una tantum non è devoluta alla libertà assoluta delle parti, bensì soggetta ad un giudizio di equità e quindi ad un controllo giudiziale.
L'accertamento del diritto del coniuge ad un assegno divorzile va sempre effettuato verificando la sussistenza dei parametri previsti dall'art. 5 l. div.: inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente; tenore di vita tendenzialmente analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. La liquidazione conseguente deve esser effettuata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla famiglia e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, nonché della durata del matrimonio.

autore: Fossati Cesare