La riduzione delle disposizioni testamentarie è obbligazione personale e parziaria. Cass. 25 gennaio 2017 n. 1884
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Esiti opposti in I e II grado nella procedura di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima.Con testamento olografo il de cuius aveva disposto a favore della moglie e dei tre figli maschi in misura prevalente; le figlie promuovevano azione di riduzione ritenendo lesive della legittima le disposizioni testamentarie.Al rigetto della domanda da parte del Tribunale seguiva l'accoglimento in grado di appello.Uno solo dei cinque motivi di cassazione viene accolto dalla Suprema Corte: la Corte d'Appello aveva condannato i fratelli in via solidale alla reintegrazione della quota di legittima; ma - sostiene il giudice di legittimità - nel caso in cui l'obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale alla entità delle rispettive attribuzioni.L'obbligo di restituzione non integra un debito ereditario, bensì un debito ricollegato alla qualità di erede e limitato alle utilità ricevute.
autore: Fossati Cesare
Giovedì, 28 Marzo 2024
Se manca la traduzione in lingua italiana la procura alle liti rilasciata ... |
Venerdì, 22 Marzo 2024
L’imposta di successione non compete al curatore dell’eredità giacente. Corte di Giustizia ... |
Martedì, 12 Marzo 2024
L'azione di riduzione e quella di divisione possono essere fatte valere nel ... |
Lunedì, 11 Marzo 2024
L’accrescimento della quota ereditaria non può prescindere dall’accertamento dei rapporti di debito ... |