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La riduzione delle disposizioni testamentarie è obbligazione personale e parziaria. Cass. 25 gennaio 2017 n. 1884

Martedì, 31 Gennaio 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 ottobre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 1884 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Esiti opposti in I e II grado nella procedura di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima.
Con testamento olografo il de cuius aveva disposto a favore della moglie e dei tre figli maschi in misura prevalente; le figlie promuovevano azione di riduzione ritenendo lesive della legittima le disposizioni testamentarie.
Al rigetto della domanda da parte del Tribunale seguiva l'accoglimento in grado di appello.
Uno solo dei cinque motivi di cassazione viene accolto dalla Suprema Corte: la Corte d'Appello aveva condannato i fratelli in via solidale alla reintegrazione della quota di legittima; ma - sostiene il giudice di legittimità - nel caso in cui l'obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale alla entità delle rispettive attribuzioni.
L'obbligo di restituzione non integra un debito ereditario, bensì un debito ricollegato alla qualità di erede e limitato alle utilità ricevute. 

autore: Fossati Cesare