Il disinteresse della madre per la prole, corroborato da prove effettive, determina l'affidamento esclusivo al padre. Cass. sent. n° 977 del 17 gennaio 2017
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La madre, cui era stata addebitata la separazione nel giudizio di appello, ricorreva per cassazione ritenendo ingiustificato l'affidamento esclusivo dell'unico figlio al padre, solo per la lontananza che la stessa ricorrente aveva interposto frasè e il figlio, essendosi trasferita all'estero dopo la separazione.
La Suprema Corte ritiene tale motivo non fondato. Risulta provato infatti che la donna non solo si era trasferita in Thailandia e non dava notizie di sè al figlio se non tramite cellulare o via skype ma che anche all'esito della c.t.u. fatta intervenire nel giudizio di merito, non frequentava il figlio nemmeno nei tre incontri all'anno che erano stati disposti dal consulente, per cercare di far mantenere al bambino quanto più possibile i rapporticon la madre.
Veniva dato rilievo pertanto alla "manifestata intenzione della donna di non tornare in Italia nemmeno per i tre incontri minimi previsti dal consulente tecnico: in tale situazione, osservava il giudice dell'impugnazione, la madre avrebbe dovuto condividere le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera patrimoniale di M in assenza di qualsiasi rapporto con lo stesso, fatta eccezione per i contratti giornalieri intrattenuti mediante cellulare o skype".
Il ricorso viene pertanto rigettato e mantenuto il regime di affido esclusivo al padre ex art. 155 bis cc.
autore: Zadnik Francesca
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