Nessuna notifica dell'archiviazione del procedimento penale all'ADS costituito in giudizio in nome e per conto dei beneficiari. Cass. sent. n° 2661 del 19 gennaio 2017
Un amministratore di sostegno aveva presentato ricorso per violazione del contraddittorio penale, in un procedimento nel quale erano state vittime ex art 643 c.p. i suoi beneficiari. Secondo la Cassazione però correttamente non è stata data comunicazione all'Amministratore di Sostegno di due soggetti della richiesta di archiviazione del P.M..
Seppur costituitosi in giudizio in nome e per conto dei soggetti beneficiari infatti, per il tramite di diverso difensore comunque, l'Ads non è soggetto legittimato a ricevere tale comunicazione e, pertanto, l'omessa notifica ad esso della richiesta di archiviazione del P.m. non fa venir meno il contradditorio ex art. 127 c.p.p.
La cassazione dichiara anche che il beneficiario di amministrazione di sostegno non possa e non debba nemmeno ritenersi "chiuso" nel suo "status di amministrato" e che possa tranquillamente compiere tutte quelle attività che egli sono indicate nel provvedimento di nomina, senza l'aiuto del proprio ads.
Il ricorso dell'Ads viene quindi rigettato.
editor: Zadnik Francesca
|
Venerdì, 17 Aprile 2026
Amministrazione di sostegno: decisorietà del decreto di rigetto e limiti all’imposizione della ... |
|
Venerdì, 10 Aprile 2026
Assegno assistenziale di cura per malattia rara: il Comune è tenuto a ... |
|
Giovedì, 9 Aprile 2026
Amministrazione di sostegno e ruolo del Pubblico Ministero: sulla necessità dell’impulso processuale ... |
|
Giovedì, 9 Aprile 2026
Non configura peculato l’appropriazione di somme da parte dell’amministratore di sostegno per ... |



