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L'assegno è ammissibile anche dopo il divorzio ma vanno dedotti i fatti sopravvenuti. Cass. 12 gennaio 2017 n. 683

Venerdì, 20 Gennaio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Ordinanza 12 gennaio 2017 n. 683 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Assegno di divorzio chiesto in sede di modifica delle condizioni dopo che il giudizio divorzile si era concluso nella contumacia della moglie senza riconoscimento di sostegno economico.
La Cassazione conferma la possibilità di ottenere un assegno di divorzio, sussistendone i presupposti, anche dopo la pronuncia sullo status che nulla avesse statuito in termini economici.
Nel caso di specie tuttavia la ricorrente si era limitata a chiedere la conferma dell'assegno attribuitole in sede di separazione, senza aver addotto fatti nuovi, idonei a giustificare la revisione delle condizioni.

autore: Fossati Cesare