L'A.d.S. può impugnare il matrimonio contratto dall'amministrato in stato di incoscienza sul significato del vincolo matrimoniale. Tribunale di Roma, 4 marzo 2016.
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Matrimonio contratto da persona in condizioni di disabilità mentale. Impugnazione del matrimonio. Atto personalissimo. Legittimazione ad impugnare da parte dell'amministratore di sostegno. Sussiste.Analogia con art. 119 c.c. previsto per l'interdizione.Autorizzazione del Giudice Tutelare: interpretazione evolutiva - l'amministratore di sostegno può coadiuvare la persona bisognosa nella espressione della volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni.Difficoltà cognitive riscontrate in periodo precedente la celebrazione del matrimonio - elevato rischio di circonvenzione - incapacità di comprensione del significato del vincolo coniugale.Persistente e attuale condizione di incapacità: irrilevante l'elemento della intervenuta convivenza.Irrilevante anche l'indagine circa la sincerità del sentimento del nubendo - carenza dello stato soggettivo - conseguente invalidità del matrimonio.
autore: Fossati Cesare
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