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Famiglia di fatto incompatibile con assegno divorzile, perchè esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con il coniuge. Cass. Ord. del 13 dicembre 2016 n° 25528

Martedì, 10 Gennaio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. Ord. del 13 dicembre 2016 n° 25528 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche' di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita' dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicche' il relativo diritto non " entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso". Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita' dell'individuo e' espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarieta' postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non puo' che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

autore: Zadnik Francesca