Assegno divorzile anche al marito, fatta salva la valutazione dell'adeguatezza economica dell'uomo. Cass. 10 gennaio 2017 n. 275
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La Cassazione rileva come la Corte territoriale abbia erroneamente negato la corresponsione dell'assegno divorzile ad un uomo sulla base della limitata durata nel tempo delle nozze di costui con la moglie.
Presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è che il
richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di
procurarseli per ragioni oggettive. Il riconoscimento del diritto all'assegno infatti non è correlato alla durata delle nozze ,non essendovi dubbio che il criterio
relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della
quantificazione. E ciò, sia che l'inadeguatezza dei redditi venga
correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in
generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte
della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e
astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio
incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi – ed
eccessivamente sanzionatorio per l'obbligato) sia che vengano in
considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una
autosufficienza economica all'avente diritto, magari con alcune
variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle
possibilità dell'obbligato.
La Corte pertanto accoglie il ricorso dell'uomo, cassa la sentenza impugnata con rinvio della questione alla Corte territoriale in diversa composizione.
autore: Zadnik Francesca
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