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Assegno divorzile anche al marito, fatta salva la valutazione dell'adeguatezza economica dell'uomo. Cass. 10 gennaio 2017 n. 275

Giovedì, 12 Gennaio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. 275 del 10 gennaio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione rileva come la Corte territoriale abbia erroneamente negato la corresponsione dell'assegno divorzile ad un uomo sulla base della limitata durata nel tempo delle nozze di costui con la moglie.
Presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Il riconoscimento del diritto all'assegno infatti non è correlato alla durata delle nozze ,non essendovi dubbio che il criterio relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della quantificazione. E ciò, sia che l'inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi – ed eccessivamente sanzionatorio per l'obbligato) sia che vengano in considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all'avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell'obbligato.
La Corte pertanto accoglie il ricorso dell'uomo, cassa la sentenza impugnata con rinvio della questione alla Corte territoriale in diversa composizione.

autore: Zadnik Francesca