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Dopo l'accertamento giudiziale di paternità, l'obbligo al mantenimento retroagisce alla data di nascita del figlio. Cass. 25735 del 14 dicembre 2016.

Cass. 25735 del 14 dicembre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale dell'Aquila riconosce la paternità giudiziale di un uomo nei confronti di una bambina di poco meno di un anno. Riconosce altresì il diritto della di lei madre ad avere un assegno di mantenimento di € 500,00.= mensili e un rimborso per il mantenimento della bambina pari ad €4000,00.= dalla nascita della stessa alla data della domanda giudiziale. La Cassazione, rigettando il ricorso del padre avverso tale disposizione, sancisce che è legittimo l'accoglimento della domanda di regresso proposta dalla donna relativamente alle somme spese per il mantenimento della figlia.
Ciò in ragione del concorrente obbligo dell'uomo di provvedere alla figlia in seguito alla dichiarazione di paternita'.
La domanda della madre non puo' che essere intesa come rivolta a ottenere un contributo al mantenimento della figlia che per non essere stato elargito in precedenza, verra' a cumularsi a quello cui il padre e' stato dichiarato tenuto mensilmente a partire dalla domanda. Viene pertanto confermato l'orientamento prevalente della Suprema Corte in ambito di dichiarazione giudiziale di paternità, che fa retroagire il diritto al mantenimento del minore alla data della nascita, non limitandolo alla data della domanda giudiziale.

autore: Zadnik Francesca