Il giudizio di annullamento ecclesiastico non condiziona il giudizio civile di divorzio. Cassazione, 14 dicembre 2016, n. 25766
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Il ricorrente eccepisce l'improcedibilità o inammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, data la pendenza in grado di appello del giudizio ecclesiastico per la dichiarazione di nullità del matrimonio.Tuttavia, a seguito della revisione del Concordato è da ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale.Solleva il ricorrente anche questione di costituzionalità per violazione da parte della normativa applicata del precetto costituzionale dell'art. 19 in materia di libertà religiosa.Per la Corte la decisione della giurisdizione italiana non ha alcuna incidenza sul matrimonio religioso, né può attribuirsi alcuna rilevanza al credo cattolico del ricorrente al fine di fondare la richiesta di pregiudizialità della giurisdizione ecclesiastica.
autore: Fossati Cesare
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