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Principio di responsabilità sia per l'ex coniuge che forma una nuova famiglia sia per il figlio che lascia il lavoro. Cassazione 13 dicembre 2016 n. 25528

Martedì, 20 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Ordinanza 13 dicembre 2016 n. 25528 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il marito ricorreva ai fini della modifica delle condizioni di divorzio ai fini della revoca dell'assegno divorzile. La corte di merito rigettava l'istanza sul rilievo che la convivenza more uxorio della ex moglie sarebbe fatto irrilevante atteso lo stato di disoccupazione del convivente, incapace di dare sostegno economico alla compagna.

La Corte cassa sul punto la pronuncia osservando che la costituzione di una famiglia di fatto esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Quanto invece all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne: la scelta di quest'ultimo di abbandonare il lavoro per iscriversi ad una scuola privata, pur legittima, esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento.

autore: Fossati Cesare