Principio di responsabilità sia per l'ex coniuge che forma una nuova famiglia sia per il figlio che lascia il lavoro. Cassazione 13 dicembre 2016 n. 25528
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Il marito ricorreva ai fini della modifica delle condizioni di divorzio ai fini della revoca dell'assegno divorzile. La corte di merito rigettava l'istanza sul rilievo che la convivenza more uxorio della ex moglie sarebbe fatto irrilevante atteso lo stato di disoccupazione del convivente, incapace di dare sostegno economico alla compagna.
La Corte cassa sul punto la pronuncia osservando che la costituzione di una famiglia di fatto esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.
Quanto invece all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne: la scelta di quest'ultimo di abbandonare il lavoro per iscriversi ad una scuola privata, pur legittima, esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento.
autore: Fossati Cesare
Martedì, 27 Febbraio 2024
Assegno di mantenimento ed insussistenza ab origine in capo all'avente diritto - ... |
Giovedì, 21 Dicembre 2023
La Cassazione fa il punto sulla quota di TFR spettante all’ex coniuge ... |
Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Accordi negoziali fra i coniugi validi anche senza omologazione del giudice - ... |
Martedì, 28 Novembre 2023
Riconoscimento dell'assegno divorzile: serve una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ... |