Non rileva la gravità della patologia per giustificare l'esistenza dell'amministratore di sostegno al posto del tutore. Tribunale di Lecce, sentenza 3 agosto 2016.
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Il Tribunale di Lecce definisce i solchi delle differenze fra Amministrazione di sostegno ed interdizione.
"Ad un'attività minima, estremamente semplice,· e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del
soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione che attribuiscono uno
status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria.
editor: Zadnik Francesca
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