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Va alla moglie la quota di pertinenza dell'ex coniuge dell'incentivo all'esodo percepito dal datore di lavoro. Corte di Cassazione, ordinanza 1471 del 12 luglio 2016

Mercoledì, 14 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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Un giudizio di divorzio congiunto stabiliva an e quantum dell'assegno divorzile, ma un uomo si opponeva al pagamento all'ex moglie della somma percepita dal suo datore di lavoro a titolo di tfr, sostenendo che la stessa non è soggetta alla disposizione di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 12 bis. per la sua natura di incentivo all'esodo.
Ricorreva in separato giudizio la donna, al fine di vedersi versare le somme dovute a titolo di assegno divorzile.
Il Tribunale con provvedimento ne  accoglieva il ricorso e condannava l'ex marito al pagamento di 64.455,97 Euro a titolo di versamento, L. n. 898 del 1970, ex articolo 12 bis, della quota del 40% del TFR e incentivo all'esodo.
Ricorreva in Appello l'uomo e poi in Cassazione ma il verdetto non mutava.
E' pacifico in giurisprudenza che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non abbiano natura liberale ne' eccezionale, ma costituiscano reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, e come tali vadano corrisposte in quota all'ex coniuge ove venga predeterminato il diritto dello stesso a percepire assegno divorzile.

autore: Zadnik Francesca