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Legittimazione all'intervento del figlio maggiorenne e inversione dell'onere probatorio. Tribunale di Torino, 26 settembre 2016

Mercoledì, 7 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Figli maggiorenni | Merito
Tribunale di Torino, sentenza 26 settembre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un giudizio di divorzio l'ex marito adduce riduzione delle proprie entrate e chiede l'azzeramento dell'assegno in favore della moglie nonché quello del figlio maggiorenne. Si costituisce la moglie che evidenzia l'elevato tenore di vita e le inveritiere risultanze reddittuali. Nel corso del giudizio interviene anche il figlio, il quale protesta l'assenza di una stabile occupazione ed il desiderio di riprendere gli studi. L'intervento, di tipo adesivo dipendente dalla domanda della madre, è ammissibile. Il figlio ha interrotto gli studi ed ha intrapreso diversi percorsi abilitativi professionali, senza tuttavia perseguire una specifica attività. La condizione di lavoratore, seppure in tirocinio, impone di valutare se la non raggiunta autosufficienza economica sia da imputare alla sua colpevole inerzia. Ciò comporta l'inversione dell'onere della prova. Compete allo stesso provare che l'impossibilità di proseguire un percorso lavorativo serio sia dovuta a ragioni non imputabili.
La domanda di assegnazione della casa coniugale va respinta, non sussistendo più il presupposto della convivenza con figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

autore: Fossati Cesare