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L'ex partner del genitore biologico non è tutelabile ex art. 337-ter c.c. Corte Costituzionale, 5 ottobre 2016 n. 225

Domenica, 4 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Unioni civili
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Unione omoaffettiva - figli di uno dei partner - scioglimento della relazione - diritto dei minori di avere rapporti con il genitore sociale - non sussiste - legittimità costituzionale.

Il giudice rimettente solleva questione di costituzionalità dell'art. 337-ter c.c., come aggiunto dal d. lgs 154/2013, in relazione agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma primo (sub specie in violazione dell'art. 8 CEDU, quale norma interposta), della Costituzione.
La norma non consente la tutela della relazione di fatto instaurata tra i minori ed il compagno del genitore in caso di crisi della coppia. Il diritto del minore a conservare rapporti significativi si ferma ai soggetti legati da vincoli parentali.
La tutela del minore passa attraverso la previsione di cui all'art. 333 c.c.: l'interruzione ingiustificata di rapporti significativi con il minore può essere valutata come condotta pregiudizievole per il minore.
Ciò è possibile su ricorso del PM, anche sollecitato dal genitore sociale.
Non sussiste pertanto il denunciato vuoto di tutela.

autore: Fossati Cesare