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Ammesso il collocamento del figlio minore presso il padre, se la madre assume atteggiamenti esclusivi volti a marginalizzarlo. Tribunale di Bergamo, sentenza 15 settembre 2016.

Venerdì, 2 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
Tribunale di Bergamo, sentenza 15 settembre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta materna è inconfutabilmente ostativa del rapporto tra il padre ed il figlio. Si mantiene la decisione unilaterale materna di non adoperarsi a mantenere le condizioni per non interrompere la relazione tra il minore ed il padre. Le stessa ricorrente "dichiara la sua contrarietà all'intensificazione della relazione padre-figlio e la sua opposizione ai provvedimenti che l'autorità giudiziaria assume in tal senso".
Per queste motivazioni la corte territoriale di Bergamo ritiene necessario, pur mantenendo l'affido condiviso di un figlio minore fra i genitori, collocare lo stesso presso l'abitazione del padre. La donna infatti, come si evince dalla C.T.U., cerca di mantenere un rapporto con il figlio di tipo "esclusivo, così da arginare le sue paure di essere abbandonata, temendo che il figlio si affezioni troppo all'altro genitore, marginalizzando il padre ed escludendolo."
Alla donna viene anche imposto il pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio a favore dell'ex coniuge.


 

autore: Zadnik Francesca