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Condanna per violazione obblighi ex art. 570 c.p. e provvisionale per parte civile di € 60.000,00. Corte di Cassazione, sentenza 50075 del 25 novembre 2016.

Giovedì, 1 Dicembre 2016
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 50075 del 25 novembre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Manifesti e schiaccianti nel caso di specie gli elementi che contraddistinguono la condotta prevista ex art. 570 c.p.
LA Corte di Cassazione così motiva la condanna di un uomo a pena detentiva per violazione degli obblighi morali e materiali nei confronti del figlio minore. L'uomo non ha mai frequentato regolarmente il figlio nel corso della vita, incontrandolo solo due volte nei primi tre anni dalla nascita.
Invero, essendo stato commesso il reato ascritto in danno di soggetto minorenne, lo stato di bisogno di quest'ultimo è in re ipsa, salva la sussistenza di elementi concreti idonei a consentire il superamento della relativa presunzione. Il ricorso all'aiuto di terzi per far fronte alle esigenze del figlio, lungi dall'essere insufficiente altro non fa che corroborare ulteriormente, ancorché non ve ne fosse necessità, la presunzione anzidetta.
Per ciò che concerne la disponibilità di risorse sofficienti in capo all'obbligato, "la produzione della mera sentenza dichiarativa del fallimento della ditta di cui l'uomo era titolare non vale certo a far ritenere assolto l'onere probatorio pacificamente incombente sull'imputato, a fronte del non contestato dato rappresentato dalla sentenza impugnata, nel senso dell'omessa corresponsione, da parte dello stesso del benché minimo contributo economico e del totale disinteresse manifestato nei confronti del figlio, che si sottolineano inoltre datare da epoca precedente alla ricordata declaratoria di fallimento."

autore: Zadnik Francesca