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La convivenza more uxorio non rientra nella previsione di legge ai fini dell'adozione in casi particolari. Tribunale Minorenni di Milano, 20 ottobre 2016

Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza del 20 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale minorile milanese opta per un'interpretazione letterale e ristretta dell'art. 44 lettera D) della legge 184/1983.
Il sistema individua nella famiglia tradizionalmente intesa, formata da una coppia di sesso diverso unita in matrimonio, il luogo degli affetti nel quale meglio può essere assicurata la crescita dei minori.
Presupposto generale per ogni tipo di adozione è lo stato di abbandono dei minori da parte dei genitori.
Il riconoscimento della possibilità di adozione da parte del compagno del genitore finisce con il confliggere con il disposto legislativo che richiede la garanzia di una coppia di coniugi adottanti.
Neppure si profila un trattamento deteriore per il minore, dal momento che ben può il compagno aspirante genitore adottivo optare per il legame di coniugio, più tutelante rispetto ad un rapporto di mera convivenza.

autore: Fossati Cesare