Il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Tribunale di Milano. Ordinanza 29 marzo 2016.
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Il figlio maggiorenne non può pretendere la
protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di
tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (cfr. Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014).
Il Tribunale di Milano sancisce pertanto che "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee" non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non - può - più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto".; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto".
autore: Zadnik Francesca
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