L'amministratore di sostegno non può fare istanza per essere autorizzato alla donazione degli organi del beneficiario. Trib. Mantova, sentenza 25 agosto 2016 (Rel. Alessandra Venturini)
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Statuisce la disposizione del giudice infatti che "la donazione degli organi è disciplinata dalla l. n. 91/99 e il
meccanismo del silenzio-assenso previsto dagli art. 4 e 5 della legge
citata non ha mai trovato attuazione; che la dichiarazione di volontà di
disponibilità alla donazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 non è
consentita … per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di
agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di
assistenza pubblici o privati".
Dato che la misura di tutela
dell'amministrazione di sostegno in questo caso è stata adottata
verificata l'incapacità del soggetto di provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di infermità
psichica , e che pertanto la precedente condizione del beneficiario, attualmente in coma, doveva equipararsi a quella di soggetto incapace di agire, per il quale
non è consentita da parte del rappresentante, il rilascio di
manifestazione di consenso alla donazione di organi, l'istanza dell'amminsitratore di sostegno non può essere accolta.
editor: Zadnik Francesca
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