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L'adottato ha il diritto personalissimo di conoscere le proprie origini anche se la madre naturale, deceduta, aveva chiesto l'anonimato. Cassazione sent. 22838 del 9 novembre 2016.

Venerdì, 18 Novembre 2016
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità | CEDU
Cassazione sent. 22838 del 9 novembre 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Importante principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte di legittimità. Sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale n° 283 del 2013, in cui si trattava il necessario contemperamento di interessi fra diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini e il diritto della madre naturale a rimanere anonima, ci si interroga se si possa interpretare, come nel caso di specie, il decesso della donna come una implicita revoca al mantenimento dell'anonimato dalla stessa richiesto al momento del parto. Il Tribunale e la Corte di Appello di Torino avevano escluso questa possibilità.
Tale decisione veniva impugnata con un unico motivo di ricorso dalla donna adottata,
per la violazione dell'art 28 della l 183/1984, che richiedeva di poter conoscere le proprie origini, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 278/2013. La ricorrente insisteva sul fatto che fosse stata esclusa in maniera troppo radicale dalla Corte di Appello, che la morte della donna che aveva richiesto l'anonimato avesse determinato la revocabilità del diritto di diniego stesso. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini in caso di decesso dei genitori naturali ha infatti avuto un importante riconoscimento dalla giurisprudenza amministrativa,( il Consiglio di Stato nel 2012, infatti, sanciva che la morte affievolisce il diritto alla riservatezza rispetto al diritto concorrente dei vivi).
Anche il Garante della Privacy attualmente mantiene l'orientamento della primaria esigenza di tutelare il diritto alla conoscenza delle proprie origini. Ed anche la stessa Corte di Cassazione nel 2016 ha ribadito l'importanza di tale diritto, anche nel caso in cui non fosse più in vita la madre naturale che aveva chiesto l'anonimato al momento del parto.
La Corte di Cassazione nel caso di specie conclude accogliendo il ricorso, sancendo che entrambi i diritti, all'anonimato della madre naturale e alla conoscenza delle proprie origini dell'adottato, assurgono a diritti personalissimi dell'individuo e che il diritto dell'adottato a conoscerere delle proprie origini anche in caso la madre non avesse voluto essere nominata al momento del parto sussiste, anche se non sia possibile procedere alla verifica della perdurante volontà della stessa di far perdurare l'anonimato, come in caso di morte.
Non rileva pertanto il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o di nascita.

autore: Zadnik Francesca