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Ammessa la legittimità della revoca della donazione ad opera del notaio in caso di ingratitudine del coniuge donatario. Corte di Cassazione, sentenza 22013 del 31 ottobre 2016

Sabato, 5 Novembre 2016
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 22013 del 31 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ammessa la revoca della donazione fatta da un coniuge all'altro, in caso di ingratitudine del coniuge donatario.

La moglie donataria infatti  invece di assistere il marito, con gravi problemi di salute derivanti da un incidente, aveva intrapreso una relazione clandestina extraconiugale.

Per la Cassazione, il comportamento della donna ha tutti i presupposti per legittimare la revoca della donazione di un immobile che il marito aveva fatto in suo favore. Ciò in particolare se si guarda all'intrattenimento della relazione con un altro uomo, circostanza idonea a ledere l'immagine sociale del marito.

Del resto, l'ingiuria grave richiesta come presupposto per la revocabilità di una donazione per ingratitudine è identificabile in un comportamento esteriorizzato che rende palese ai terzi "l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti".


autore: Zadnik Francesca