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Permane l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, se non lavora a causa di problemi legati a tossicodipendenza. Tribunale di Taranto, sentenza 2257 del 7 luglio 2016.

Sabato, 5 Novembre 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Taranto, sentenza 2257 del 7 luglio 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Taranto,ribadisce che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica.
Inoltre, il genitore che agisce nei confronti dell'altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, che è condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere validamente compiuto anche mediante presunzioni.
 Qualora come nel caso di specie, uno dei figli sia in grado di mantenersi, pur con occupazioni precarie e temporanee, ed abbia conseguito un titolo di studio idoneo a far presumere che avrà una buona capacità lavorativa, mentre l'altro, pur anch'esso maggiorenne, abbia avuto problemi legati ad una pregressa e costante tossicodipendenza, elemento che lo rende impossibilitato a reperire e a mantenere una attività lavorativa, è pacifico che il contributo al mantenimento debba cessare per il primo figlio e permanere per il secondo.

autore: Zadnik Francesca