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Modeste modifiche agli orari di visita ed alle frequentazioni con i figli sono solo violazione di regole di buona prassi e non determinano reato.Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione penale - Sentenza 6 maggio 2016 n. 64

Sabato, 5 Novembre 2016
Giurisprudenza | Attuazione dei provvedimenti | Merito
Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione penale - Sentenza 6 maggio 2016 n. 64 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A seguito di separazione fra i coniugi e di determinazione da parte del provvedimento del giudice di orari di visita precisi er le frequentazioni con i figli da parte del genitore non collocatario, deve essere ritenuto indenne dalla condanna per violazione dolosa di provvedimento del giudice il padre che, avvisando telefonicamente la madre sul ritardo con il quale avrebbe riaccompagnato i figli dalla stessa, non rispetti precisamente gli accordi assunti solo prelevandoli o riportandoli qualche ora prima o dopo.
Sebbene infatti per parte della giurisprudenza la condotta ex art 388 co 2 sia integrata in modo assolutistico ogniqualvolta non venga rispettato il dettame del provvedimento giuridico, considerando l'Autorità Giudiziaria l'oggetto giuridico del reato descritto, sussiste anche un altro orientamento,che ritiene invece che la condotta meramente omissiva del soggetto che non rispetti il provvedimento e che non lo violi deliberatamente, possa andare indenne da condanna ex art 388 co 2 cp.
Dice infatti il Tribunale, partendo proprio da questo assunto, aderendo quindi al secondo orientamento citato: "l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione". In sintesi, una cosa è l'elusione del provvedimento civile altra la mera inadempienza, occorrendo ai fini del reato il compimento da parte del soggetto attivo di atti fraudolenti o simulati, implicanti un inadempimento in mala fede del provvedimento dell'autorità giudiziaria, non riconducibili alla mera inosservanza dell'obbligo (Cass. Pen. Sez. VI, 04.5.2010, n. 23274).
Ciò premesso, deve ritenersi che la condotta dell'odierno giudicabile non integri il reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p."
 Senz'altro il comportamento dell'uomo per come emerso a dibattimento, denota una certa elasticità nei rapporti con la ex coniuge riguardo all'esercizio dei diritti di visita che pure gli competono, in quanto genitore affidatario dei minori. Tuttavia, tali comportamenti non sono da considerarsi "elusione" del provvedimento del giudice, punibile ex art. 388 c.p., ma mera violazione di "regole di buona prassi", non penalmente sanzionabile; tale condotta può invece avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l'iniziativa dell'altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore.

autore: Zadnik Francesca