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Al quindicenne non si può imporre di frequentare il genitore non affidatario. La scelta deve essere solo sua. Corte di Cassazione, sentenza 7 ottobre 2016 n. 20107

Sabato, 5 Novembre 2016
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 20107 del 7 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Suprema Corte affronta un problema frequente e delicato. Una ragazza, ormai 
nel suo quindicesimo anno di età, aveva espresso una posizione decisamente chiara e
 argomentata circa la sua indisponibilità attuale  alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre.
Anche se viene rilevato che nel corso degli anni, a causa di omessi adeguati controlli da parte dei servizi sociali,
le frequentazioni della allora bambina con il padre non si erano svolte regolarmente per
 la volontà della madre di escludere l'uomo dalla vita della figlia, la Suprema Corte non ha dubbi
nell'affermare che la giovane, ad oggi, non possa essere costretta a vedere il padre, se non per suo espresso desiderio.
In particolare la motivazione riferisce, riportando brani delle relazioni dei servizi sociali, che la volontà della figlia,
"viene espressa chiaramente e va rispettata". Dalle relazioni emerge infatti come la ragazza si dichiari indisponibile
a frequentare il padre e per giustificare questa indisponibilità, la stessa assume "di sentirsi ferita dalla poca attenzione
 dedicatale dal padre che, in questi anni, si è limitato a mandarle alcuni sms e a farle sporadiche telefonate" e ritiene che
 "un riavvicinamento potrà avvenire solo su basi spontanee e non perchè dettato da tribunali e servizi sociali"
 ma perchè reso possibile "da una prova di interesse sincero e amorevole" da parte del padre.

autore: Zadnik Francesca