Valide le pattuizioni sugli assegni periodici nelle separazioni e divorzi "fai da te". Consiglio di Stato, 26 ottobre 2016
Gli accordi di separazione e divorzio che i coniugi possono concludere personalmente in Comune possono prevedere qualsiasi disposizione di natura economica, purché non contengano "patti di trasferimento patrimoniale" (in primis immobili) che l'articolo 12 del Dl 132/2014 vieta agli ufficiali di stato civile.
Su ricorso dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia, il Consiglio di Stato supera l'interpretazione restrittiva fatta propria dal TAR Lazio, ammettendo gli accordi economici in occasione delle separazioni e divorzi "fai da te".
In pratica in Comune, si possono concordare gli assegni, modificarli e revocarli, trattandosi di rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi su beni determinati.
Restano preclusi l'una tantum (articolo 5, comma 8, legge 898/1970) e i trasferimenti immobiliari, per i quali è necessaria l'assistenza degli avvocati.
editor: Fossati Cesare
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