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Le spese sotenute nell'interesse della famiglia con prelievo dal conto corrente comune vanno provate, altrimenti la domanda restitutoria va accolta. Corte di Cassazione, n° 20457 del 11 ottobre 2016

Sabato, 22 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità
Corte di Cassazione, n° 20457 del 11 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una donna ere stata condannata a restituire il solo 50% di somme prelevate dal conto corrente che
 aveva cointestato con il marito, una volta sciolta la comunione con lo stesso. La Corte di Cassazione cassa con rinvio tale decisione, in quanto ritiene che
 "a fronte di prelevamenti da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione,
quali sono state ritenute quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia,
competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato
gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia, dimostrare quest'ultima
circostanza"

A poco è rilevato che il CTU non abbia rilevato il trasferimento dei fondi su un conto intestato
 al coniuge stesso, perchè tale circostanza non autorizza a presumere che il denaro sia stato
 utilizzato per le esigenze della comunione.

L'onere probatorio della spesa sostenuta compete esclusivamente
 a chi ha effettuato l'esborso con il prelievo dal fondo comune, diversamente si inverte l'onere
probatorio, in netto contrasto con il principio di "vicinanza della prova" e di conseguente
 limite alla possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

 La Corte d'Appello invece aveva condannato la donna a rimborsare il 50% delle movimentazioni
 praticate sul conto corrente cointestato, ritenendo che non poteva escludersi che parte di
 quelle attuate mediante assegni tratti in proprio favore e ordini di prelievo rivolti
alla banca, fossero finalizzate a spese sostenute nell'interesse della comunione legale e
della famiglia.

autore: Zadnik Francesca