Andrea Fusaro. I contratti di convivenza dopo la Cirinnà
relazione al convegno di Genova del 20 giugno 2016 |
1. La nozione di «convivenza di fatto» introdotta dalla legge 76/2016.2. I contratti di convivenza della legge 76/2016. 3.La forma e la pubblicità. 4. Il contenuto. 5. Il regime patrimoniale. 6. Lo scioglimento. 7. Il rilievo della registrazione della convivenza.
1. La nozione di «convivenza di fatto» introdotta dalla legge 76/2016. L'art. 1, commi 36-65 legge 20 maggio 2016 n. 76 - nota come legge Cirinnà - ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e una disciplina delle convivenze. Queste ultime vengono considerate nella dimensione affettiva, omosessuale o eterosessuale, esterna all'ambito familiare, purché accompagnata da coabitazione; si intendono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile (art. 1, comma 36).Delle «convivenze di fatto» è previsto l'inserimento nei registri anagrafici, su istanza degli interessati; identico adempimento deve essere richiesto - al Comune ove è registrata la convivenza-per il contratto.
editor: Fossati Cesare
Lunedì, 20 Marzo 2023
Impresa familiare e convivente more uxorio. Rimessa la questione alle Sezioni Unite ... |
Venerdì, 9 Dicembre 2022
I confini mobili della coabitazione nella convivenza. Una questione ancora incerta di ... |
Lunedì, 5 Dicembre 2022
Convivenza prematrimoniale. Alle S.U. il nuovo parametro per la determinazione dell'assegno divorzile ... |
Sabato, 30 Luglio 2022
La consulenza dell'Avvocato nell'ambito della Negoziazione Assistita e nei Contratti di Convivenza, ... |