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Competenza e diritto di difesa nelle procedure ex artt. 330 e 333 c.c. Tribunale per i Minorenni di Genova, 12 ottobre 2016

Venerdì, 14 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito | CEDU/UE Sezione Ondif di Genova
decreto Tribunale per i Minorenni di Genova, 12 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedura di sospensione/decadenza potestà promossa da PMM pendente nanti TM - divorzio pendente nanti TO - criteri di ripartizione della competenza.
Non opera il principio di concentrazione delle tutele e di esclusione della competenza del Tribunale minorile ex art. 38 disp. att. c.c. allorché il relativo procedimento sia stato radicato prima dell'avvio della procedura relativa alla crisi familiare (divorzio) nanti il TO.
Il TM ha solo un dovere di informare il TO dell'esistenza della procedura.
Non sussiste violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la parte ricevuto una convocazione informale da parte dell'assistente sociale, per essere stata sentita senza difensore da un giudice onorario, per non avere il G.O. consentito la produzione agli atti delle denunce dalla stessa presentate.
Il TM ha solo l'onere di assicurare al genitore interessato il diritto di essere sentito.
Il TM è assolutamente libero di assumere le determinazioni che ritiene più adeguate alla tutela del minore.
Il provvedimento di affido ai servizi sociali quale strumento di tutela dei minori e di alleggerimento del carico emotivo e di responsabilità della madre.
La domanda di affido esclusivo deve essere rigettata in quanto ha come contraddittore il padre e non può che essere proposta nanti il TO.

editor: Fossati Cesare