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Condanna per peculato all'amministratore di sostegno parente che trattiene per sè i soldi dei beneficiari. Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 20 maggio 2016 n. 601

Venerdì, 7 Ottobre 2016
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza 20 maggio 2016 n. 601 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una donna veniva nominata amministratrice di sostegno dei propri congiunti, con possibilità di prelievo delle spettanze degli stessi e di disporre delle entrate economiche, al fine del loro mantenimento presso le strutture assistenziali ove erano ricoverati.
La donna distraeva le somme e non effettuava deliberatamente i pagamenti delle strutture assistenziali ove  propri cngiunti erano ospiti e tratteneva per sè, utilizzandole, come dalla stessa dichiarato, per videogiochi, alcool e droghe. Così facendo, il debito contratto con le strutture residenziali e assistenziali raggiunse l'ammontare di oltre 15000 euro.
Dalle segnalazioni delle strutture ridette, che continuavano a non percepire alcunchè dall'amministratore di sostegno dei propri ospiti, viene dato impulso ad un procedimento penale.
Il giudice di merito ha puntualizzato quanto di recente dalla Suprema Corte, "la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno consente di attribuirgli, negli stessi
termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili ed in particolare: a) la prestazione del giuramento prima dell'assunzione dell'incarico (art. 349 Cod. civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350 - 353 Cod. civ.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell'amministrazione (artt. 374 - 388 Cod. civ.); d) l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596, 599 Cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 Cod. civ.). In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l'amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con obblighi e le ricadute penali che la qualità di pubblico ufficiale comporta.
Inevitabile la condanna penale per peculato con pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena (due anni). Data ll'incensuratezza della ADS, la pena viene sospesa.

editor: Zadnik Francesca