inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il divorzio congiunto non può essere presentato dall'amministratore di sostegno ma solo dal curatore speciale. Tribunale di Caltanissetta, 13 giugno 2016.

Giovedì, 8 Settembre 2016
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Caltanissetta, 13 giugno 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, due coniugi, di cui il marito affetto da vizio di mente e patologie pschiatriche plurime, decidevano di promuovere ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Veniva nelle more promosso un ricorso per l'interdizione nei confronti dell'uomo, con la nomina come tutrice della figlia della coppia. Il procedimento di interdizione veniva però rigettato e contestualmente veniva aperta la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti dell'uomo. Veniva conseguentemente nominata ADS la figlia dello stesso.

Rivestendo la figlia la qualità di amministratore di sostegno, e ravvisando gli accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio della coppia ad ogggetto anche trattamenti economici di cui la stessa figlia/amministratrice di sostegno avrebbe beneficiato, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto fondate le eccezioni del PM di possibile conflitto di interesse fra le due posizioni ricoperte dalla giovane, ed ha ritenuto di non poter accogliere il ricorso congiunto dei due coniugi.

Inoltre va rilevato che nel provvedimento di nomina di amministratore di sostegno della figlia, erano indicati specificamente i poteri ad essa attribuiti e non risultavano fra essi azioni relative al compimento di atti personalissimi ma solo condotte relative al sostegno per la salvaguardia del patrimonio.

Secondo il Tribunale quindi, "il ricorso iniziale avrebbe dovuto farsi precedere dalla nomina di un curatore speciale  dell'uomo sia per costituirsi nel giudizio eventualmente promosso dalla controparte sia, eventualmente, per proporre un ricorso congiunto ove si volesse interpretare la disposizione di cui all'art. 4 della 898/70  in senso evolutivo e costituzionalmente orientato per non privarlo della possibilità di esercitare il diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale ricorrendone i presupposti". 

La  nomina del curatore speciale potrà sollecitarsi dall'amministratore di sostegno, non potendo coincidere le due figure per l'evidente situazione di potenziale conflitto di interessi stante la previsione, tra le condizioni del proposto ricorso congiunto, di un contributo di mantenimento posto a carico del genitore rappresentato in favore della figlia
.



editor: Zadnik Francesca